Lei sostiene di essere stata vittima di violenza sessuale, lui si
difende ammettendo il rapporto, ma sostenendo che vi era stato consenso. E’ una
scena tipica in questi casi, che è riemersa anche negli episodi recenti. Spesso, chi viene accusato ammette di aver avuto il rapporto sessuale, ma si difende
sostenendo però che fosse consensuale. Ed a volte è risultata veritiera l'ultima affermazione. Cosa pensare?
I casi di violenza più emblematici e difficili sono
quelli che accadono tra conoscenti, coniugi, fidanzati, ma anche le altre
situazioni si presentano difficoltose. Allora in questi casi a chi credere? Le
sentenze emesse in merito, sostengono che un rapporto sessuale richieda
l’esplicito consenso di tutte le persone coinvolte, e che non vi deve
essere necessariamente l’uso della forza di qualcuno, per parlare di reati sessuali. Di conseguenza
si può capire che se vi è il consenso e non vi è l’uso di forza o minaccia, non
si può parlare di violenza sessuale, eppure i casi accaduti non sono così
semplici. Quindi?
INTRODUZIONE
Dopo una molestia o violenza sessuale la vittima può certamente cambiare
completamente il suo modo di essere, anche se non sempre, chi è vicino, è in
grado di cogliere tale cambiamento o per lo meno non è in grado di cogliere che
il motivo è dovuto ad un'aggressione sessuale. Gli specialisti impegnati nello
studio del fenomeno hanno riscontrato che nelle vittime è presente il risentimento minaccioso della violenza, che
viene associata come una mutilazione o addirittura come la morte e questi sono
delle costanti presenti in tutte le vittime. Queste violenze portano a dei
gravi disturbi psicologico come l’insonnia, la nausea, il batticuore, il
vomito, la depressione, stato di delirio, crisi isteriche, disturbi alimentari.
La sofferenza psichica che la vittima prova non è proporzionale alla gravità o violenza
dell’aggressione nei suoi confronti, ma dipendono da soggetto e soggetto. Come
in tutti gli avvenimenti traumatici, le conseguenze di un trauma sono il
risultato dell’interazione fra l’avvenimento subito e la persona che lo
subisce, persona che ovviamente ha una sua storia ed una sua personalità, già
formata. Generalmente, volendo elencare i sintomi più importanti raccolti, che
provano le vittime di violenza, si può dire che:
- non si sentono più la stessa persona;
- provano malattie e comportamenti non propri;
- si sentono in ansia;
- si sentono preda della depressione;
- senza pensarci gli riviene tutto in mente;
- non dormono bene e fanno molti incubi;
- non riescono ad aver rapporti sessuali sereni;
- hanno voglia di mangiare, bere o fumare in modo sconsiderato;
- non hanno più interessi;
- hanno paura a stare soli o uscire soli di casa;
- non hanno più fiducia in nessuno.
IL CONSENSO
L’idea del consenso teoricamente è molto semplice da capire, perché
esiste quando una persona in modo esplicito esprime il suo parere a fare una
cosa in piena coscienza, liberamente, senza sentirsi minacciato. Come dire è la
sua piena volontà di farlo. Sembrerebbe così semplice eppure il concetto pare divenga complicato
quando il concetto di “consenso” è legato al sesso e subentrano le mille
sfaccettature della reale violenza sessuale. Allora diventa un qualcosa di
compiuto, senza la reale volontà, è il caso di chi fa una cosa perché è sotto
l’effetto di alcolici. Eppure si è parlato di casi dove è stato
giudicato non violenza perché non si erano configurati le situazioni di
costrizione e violenza o minaccia, sostenendo che non vi fosse un vero dissenso
da parte della vittima non tenendo conto, dell’incapacità di acconsentire in
determinate situazioni. Quindi i casi reali si dimostrano sempre più complicati di quanto previsto.
ATTI SESSUALI
Anche a questo significato, la giurisprudenza, nel tempo, ha attribuito quello che è oggi, ovvero, secondo il senso comune e l’elaborazione
giurisprudenziale, sono tutti quegli atti che esprimono l’impulso sessuale
del soggetto agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Di
conseguenza rientrano nella nozione di atti sessuali, anche i toccamenti, i
palpeggiamenti e i fregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale del soggetto attivo.
Naturalmente ricollegandoci alla questione del consenso, questa condotta costrittiva
è idonea quando la fattispecie in questione deve essere posta in essere con
minaccia o violenza, o anche con abuso di autorità. Quindi in assenza di indici
chiari e univoci di consenso, si deve presumere il dissenso della vittima della
violenza in relazione agli atti sessuali, cioè si è dato maggiore valore all'elemento del consenso.
EVOLUZIONE IN ITALIA
Negli anni Ottanta i reati sessuali venivano classificati come
delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Nel 1956 la Cassazione
decise che al marito non spettava il potere educativo e correttivo del pater
familias, che comprendeva anche la costrizione fisica. Negli anni sessanta la
Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l’articolo 559 del codice penale che
puniva unicamente l’adulterio della moglie. Nel 1981 venne abrogata la
rilevanza penale della causa d’onore e venne abolito il matrimonio riparatore
che prevedeva la cancellazione del reato di violenza, nel caso in cui lo
stupratore anche, di una minorenne accettasse di sposarla. Un modello alla
“fuitina” autorizzata. Nel 1996 la legge italiana contro la violenza sessuale classificò
questo reato come crimine contro la persona.
Oggi in Italia il reato di
violenza sessuale si configura, secondo quanto disposto dall’art. 609 bis del
c.p., quando un soggetto con violenza o minaccia o mediante l’abuso di autorità
costringa un altro a compiere o subire atti sessuali. Si verifica anche quando
c’è induzione a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di
inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, o
traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad
altra persona. Il presupposto della sussistenza dei reati sessuali è la
costrizione, cioè il contrasto tra la volontà di chi commette il reato e
di chi lo subisce.
CONVENZIONE DI ISTANBUL
Negli ultimi anni sulla questione del consenso sono avvenuti molti
cambiamenti di linea, grazie anche al lavoro di femministe e attiviste impegnate
contro la violenza sulle donne e grazie alle convenzioni internazionali ed
europee approvate in materia. La Convenzione di Istanbul è il documento più
autorevole a cui fare riferimento. In alcuni paesi questi cambiamenti si sono
tradotti anche in importanti svolte sul consenso del diritto penale.
Il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere
(articolo 5 del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2103, convertito nella legge
n. 119/2013) è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 luglio 2015. Il Piano attua la Convenzione sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(Istanbul, 11 maggio 2011), primo strumento giuridicamente vincolante in
materia, di respiro internazionale, proposto in ambito europeo. La violenza
sulle donne è una violazione dei Diritti umani, come stabilito per la prima
volta nel 1992 dalla Raccomandazione n.19 del CEDAW. La violenza maschile
contro le donne è una minaccia al godimento dei diritti e delle libertà
fondamentali, ai sensi del Diritto internazionale generale e delle Convenzioni
sui Diritti Umani, poiché implica una molteplicità di violazioni dei diritti
delle donne e costituisce una odiosa negazione della loro dignità.
La libertà personale di decidere e
scegliere appartiene ad ogni essere umano, è un diritto inviolabile già da un
punto di vista morale. E’ in assoluto il più importante diritto dell’uomo
e deve essere tutelato in ogni forma possibile, condannando severamente ogni
violazione. In quanto al giudizio verso ogni uomo che compie un tale e così
ignobile gesto, non vi può essere nessun commento fatto nei suoi confronti, perché
essenzialmente non può essere giudicato “UOMO”.
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